(massima n. 1)
L'art. 444, comma primo c.p.c. (secondo cui, nel testo modificato dall'art. 86, lett. A D.L.vo n. 51 del 1998, «le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore»), il quale rinviene il proprio fondamento nella duplice esigenza di far coincidere la competenza territoriale con il luogo di residenza del lavoratore e di avvicinare la controversia in fase giudiziale al luogo di trattazione in via amministrativa, deve essere interpretato nel senso che la competenza per territorio si determina sempre con riferimento al luogo di residenza del beneficiario indipendentemente dalla qualitą di attore o di convenuto assunta nel giudizio.