(massima n. 1)
In tema di controversia pensionistica instaurata contro l'INPS da un soggetto residente all'estero, l'art. 444, primo comma, c.p.c., nella formulazione successiva alla legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede espressamente che la competenza sia del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento fuori del territorio nazionale. In difetto, non potendo procedersi ad applicazioni analogiche della previsione, la competenza va determinata ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e attribuita al tribunale di Roma. (Nella specie la S.C. ha escluso potesse rilevare in senso contrario il fatto che l'attore fosse residente nel territorio croato che in passato faceva parte della circoscrizione del tribunale di Trieste).