(massima n. 1)
In tema d'incompetenza per territorio inderogabile, l'onere della prova a carico dell'attore sussiste solo nei limiti in cui egli faccia riferimento a fori speciali, e non al residuale foro generale. Ne consegue che nella controversia previdenziale in cui il ricorrente sia residente all'estero e l'INPS resistente non abbia fornito la prova della previa residenza dell'assicurato nell'attuale territorio italiano, la competenza in primo grado spetta al Tribunale di Roma in applicazione del foro di sede dell'ente medesimo. (Nella specie la S.C. ha censurato la declaratoria d'incompetenza del giudice di merito che, con riferimento all'art. 444, primo comma, c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, aveva equiparato il trasferimento all'estero ivi previsto alla perdita di sovranitą italiana su determinati territori).