(massima n. 1)
La rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale dei ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e a loro corrisposte in ritardo; pertanto, il relativo credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale, la quale presuppone la liquidità del credito - da intendersi non secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282, c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme - che non sussiste nel caso di adempimento parziale dell'obbligazione da parte del competente Ministero, avente ad oggetto il pagamento dei ratei arretrati nella sola misura della somma capitale, in quanto la prestazione ulteriore solo contabilmente è riferibile al titolo degli interessi e della rivalutazione, essendo invece, causalmente imputabile allo stesso titolo della prestazione principale, quale parte integrante della medesima.