(massima n. 1)
Agli interessi sui ratei arretrati dei crediti previdenziali e assistenziali maturati, prima della liquidazione, sia anteriormente che posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 si applica il termine di prescrizione decennale, dovendosi però cumulare per i ratei anteriori la rivalutazione monetaria, mentre per quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1991 (per i quali opera l'alternatività degli accessori previsti dalla normativa suddetta) l'importo degli interessi deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al beneficiario della prestazione per il maggior danno dalla diminuzione del valore del credito.