(massima n. 1)
La rivalutazione monetaria costituisce, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 - la quale, con l'effetto retroattivo proprio di tali decisioni, ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito di cui trattasi - una componente essenziale del credito previdenziale, ovvero un tutt'uno con questo, nel senso che il credito previdenziale rivalutato rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato; ne consegue che la disciplina legale applicabile č sempre ed unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito previdenziale (quantificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo della rivalutazione monetaria, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale, č pur sempre parte del credito previdenziale.