(massima n. 1)
Ai fini della non cumulabilitą di interessi e rivalutazione monetaria prevista dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, non rileva come si evince dalla lettera della disposizione la natura previdenziale (e non retributiva) delle prestazioni, ma la circostanza che l'erogazione delle stesse sia posta a carico di «enti gestori di forme di previdenza obbligatoria». Pertanto la relativa norma trova applicazione anche con riferimento all'indennitą di buonuscita corrisposta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato O.P.A.F.S. (Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato), che apparteneva a tale categoria di enti, avuto riguardo alle sue finalitą e alle sue modalitą di finanziamento. D'altra parte l'art. 21 della legge n. 210 del 1985 istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato ha mantenuto fermo il trattamento previdenziale e pensionistico dei dipendenti in atto al momento della sua entrata in vigore e quindi anche la gestione O.P.A.F.S., quanto meno fino alla soppressione dell'ente in esecuzione della deliberazione del C.I.P.E. 12 agosto 1992 di trasformazione dell'Ente in societą per azioni.