(massima n. 1)
Ai fini del divieto del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria previsto dall'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991, deve darsi rilevanza alla natura e all'oggetto della prestazione, posto che la citata disposizione fu emanata per contenere gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (che aveva equiparato i crediti previdenziali a quelli retributivi ai fini delle conseguenze del ritardo nell'adempimento) e che, pertanto, considerata tale ratio legis, il riferimento alle «prestazioni dovute» deve essere limitato alle sole prestazioni di carattere previdenziale cui č tenuto l'ente debitore, senza che possa darsi rilievo alla qualitą di quest'ultimo di «ente gestore di forme di previdenza obbligatoria»; conseguentemente, con riferimento all'indennitą di buonuscita corrisposta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che ha natura retributiva e non previdenziale, deve escludersi l'applicabilitą del suddetto divieto anche per i dipendenti che abbiano ricevuto tale indennitą dalla soppressa OPAFS (Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato), rispetto ai quali, oltretutto, susciterebbe seri dubbi di costituzionalitą una diversitą di trattamento rispetto ai creditori per cui la medesima indennitą venga posta a carico delle Ferrovie dello Stato, dopo l'estinzione dell'OPAFS, a decorrere dal giugno 1994 (art. 1, comma quarantatreesimo, legge n. 537 del 1993).