(massima n. 1)
Poiché la indennità di fine rapporto, comunque denominata, ha natura retributiva (e solo latamente previdenziale), ad essa non è applicabile l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale è stata statuita la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (nella specie, l'INADEL), mentre il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria è stato esteso ai crediti aventi natura retributiva, vantati anche nei confronti dei medesimi enti, soltanto con la disposizione contenuta nell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, inapplicabile ai rapporti di lavoro risolti anteriormente alla sua entrata in vigore.