(massima n. 1)
Nel caso di invaliditā sopravvenuta nel corso del giudizio, gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei pregressi dell'assegno d'invaliditā debbono dal giudice essere attribuiti con la stessa decorrenza della prestazione previdenziale, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento della soglia invalidante, e non giā dal centoventesimo giorno successivo a tale data, non essendo giustificata, in relazione alla detta prestazione, attribuibile solo dal giudice, la moratoria prevista (art. 7 della L. n. 533 del 1973) per l'adozione del provvedimento da parte degli enti previdenziali.