(massima n. 1)
Poiché anche i crediti assistenziali, oltre che previdenziali, sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilitą degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili, peraltro, solo fino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991), trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimerne l'esatta entitą al momento della liquidazione, secondo il combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 att. c.p.c., per il conseguimento degli stessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti degli enti erogatori della prestazione né l'accertamento di una loro responsabilitą, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di centoventi giorni, ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, stabilito in generale per i crediti verso gli enti pubblici.