(massima n. 1)
In tema di integrazione al minimo di trattamento pensionistico, la verifica del rispetto del termine di decadenza sostanziale previsto dall'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 deve essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, agli effetti della disposizione sopra indicata, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe di per sé l'autonomo diritto all'integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico. Pertanto gli interessi e la rivalutazione monetaria dovuti (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 ed ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.) su tale credito previdenziale decorrono dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo.