(massima n. 1)
La regola dell'automatica riconoscibilitą degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili, peraltro, solo fino all'entrata dell'art. 16, sesto comma, della L. n. 412 del 1991) sui crediti previdenziali e assistenziali, derivante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, implica che gli interessi e la rivalutazione afferenti al periodo successivo alla sentenza di primo grado devono essere liquidati d'ufficio dal giudice di appello, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimerne l'esatta entitą al momento della liquidazione e non di accessori soggetti al disposto del primo comma dell'art. 345 c.p.c. Ne consegue che la mancanza di un'apposita istanza dell'interessato non esclude il potere-dovere del giudice cui la causa sia stata rinviata a seguito della cassazione della sentenza di appello di provvedere a determinare l'esatta consistenza del credito riconosciuto all'interessato nel momento suddetto, secondo il combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 att. c.p.c.