(massima n. 1)
La regola per cui la rivalutazione monetaria costituisce una componente essenziale del credito assistenziale che deve essere liquidata anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio, senza necessitā di specifica domanda del creditore e per i crediti sorti anteriormente all'introduzione della disciplina di cui all'art. 16 legge n. 412 del 1991, va cumulata con gli interessi legali va coordinata con le norme che concernono la formazione del giudicato. Ne consegue che, ove la sentenza di primo grado abbia negato, sia pure implicitamente, il diritto alla rivalutazione, č indispensabile, onde impedire che il giudicato precluda al giudice di secondo grado l'esercizio del potere ufficioso, l'impugnazione sul punto ad opera della parte soccombente, non potendosi considerare sufficiente, a tal fine, il gravame proposto dalla controparte, atteso che i poteri del giudice del gravame sono correlati esclusivamente all'ambito dell'impugnazione secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum e stante la vigenza del divieto di reformatio in peius della sentenza in danno dell'unico impugnante.