(massima n. 1)
In tema di restituzione di contributi previdenziali indebitamente corrisposti all'INPS, per l'esistenza del diritto a sgravi contributivi, il mero fatto che nell'atto di appello sia indicata espressamente soltanto la richiesta degli interessi ma non quella della rivalutazione monetaria, non può costituire un elemento sufficiente per ritenere che la rivalutazione sia stata rinunziata, sia perché l'atto deve essere valutato nel suo complesso, sia perché la rivalutazione monetaria costituisce un accessorio naturale del credito che, come tale, può essere rinunziata, eventualmente, soltanto in maniera espressa o comunque non equivoca. Né può ritenersi inammissibile il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria atteso che l'art. 6, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, prevede il divieto di cumulo in favore degli «enti gestori di forme di previdenza obbligatoria», ma soltanto sulle prestazioni dovute e non, come nella specie, per la restituzione di contributi indebitamente corrisposti.