(massima n. 1)
L'art. 16, comma 6 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, stabilendo, in tema di maggiorazione per interessi e rivalutazione delle prestazioni previdenziali erogate in ritardo, che l'importo dei primi deve essere portato in detrazione da quello eventualmente liquidato per la seconda, sebbene detti una disposizione di contenuto innovativo — rispetto alla previgente disciplina della materia (risultante dall'art. 442 c.p.c. nel testo emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991) che consentiva il cumulo di interessi e rivalutazione, secondo il modello previsto dall'art. 429, comma 3, c.p.c. per i crediti di lavoro — trova applicazione, con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, a tutti i casi di mora in atto alla medesima data, ancorché iniziati nel vigore della suddetta disciplina anteriore, senza che a ciò sia di ostacolo il principio di irretroattività della legge, in quanto la sopravvenuta innovazione investe unicamente la regolamentazione degli effetti della mora dell'ente assicuratore nell'adempimento della propria obbligazione, senza incidere su quella delle condizioni per l'insorgenza di questa, intesa come fatto generatore del rapporto.