(massima n. 1)
La rivalutazione ex artt. 429 e 442 (così come inciso da Corte cost. n. 156 del 1991) c.p.c. è dovuta anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore. (Principio affermato, con riferimento a crediti maturati da dipendenti dell'Inps in quiescenza, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina degli effetti del ritardo delle prestazioni previdenziali dettata dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, in forza dell'art. 9 bis del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, che ha escluso la riferibilità a determinati trattamenti pensionistici integrativi — quelli di cui sia prevista la riduzione automatica a seguito dell'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975 — della disposizione dell'art. 19, primo comma, della legge n. 843 del 1978, diretta ad escludere la corresponsione più di una volta, a favore di titolari di più pensioni, dei trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita).