(massima n. 1)
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria spettanti sui crediti pecuniari relativi a prestazioni previdenziali vanno dal giudice determinati — come gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. — sugli importi lordi, comprensivi delle ritenute fiscali e contributive, tenuto conto che la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 c.p.c.) ha sostanzialmente parificato il trattamento dei crediti per prestazioni previdenziali a quello dei crediti di lavoro estendendo ai primi, tranne che per quanto concerne la decorrenza (e salvo il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione introdotto per i crediti previdenziali dall'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991) il meccanismo di rivalutazione automatica di cui all'art. 429, terzo comma, sopra citato.