(massima n. 1)
Il credito avente ad oggetto l'integrazione salariale erogata dalla cassa integrazione guadagni ha natura previdenziale trattandosi di prestazione la cui funzione č di surrogare o integrare un reddito da lavoro, cessato o ridotto per un evento riconducibile alla previsione dell'art. 38, secondo comma, Cost. A tale credito si applica pertanto, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimitā costituzionale dell'art. 442 c.p.c., la regola della automatica rivalutazione, senza alcun onere per l'interessato di dimostrare il pregiudizio subito, e, qualora si tratti di credito sorto anteriormente alla data dell'entrata in vigore della regola limitativa del cumulo fra rivalutazione ed interessi, contenuta nell'art. 16 sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per essere il provvedimento di autorizzazione all'integrazione salariale anteriore a detta data, gli interessi legali e la rivalutazione devono essere liquidati con riferimento alla data di detto provvedimento.