(massima n. 1)
La disciplina degli interessi e della rivalutazione di cui all'art. 429 c.p.c., estesa ai crediti previdenziali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, e così pure la norma dell'art. 152 att. c.p.c. in materia di spese del giudizio, sono applicabili solo alle prestazioni dovute all'assicurato che abbiano una ontologica caratterizzazione previdenziale, in quanto dirette a rimuovere una situazione di difficoltà del lavoratore, mentre si applica la disciplina ordinaria delle conseguenze della mora nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, e quella generale sulle spese giudiziali, in riferimento a crediti di altra natura, benché rivendicati dall'assicurato nell'ambito di una controversia previdenziale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva applicato i riportati principi — non riconoscendo il cumulo di interessi e rivalutazione e compensando le spese del giudizio — nel giudizio promosso da ex dipendente dell'Inam trasferito ad una Unità sanitaria locale, contro il Ministero del tesoro e l'Inadel per la restituzione, a norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 761 del 1979, dei contributi previdenziali relativi al trattamento di fine rapporto risultanti eccedenti).