(massima n. 1)
Con riferimento alle somme dovute a seguito della riliquidazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma decimo, legge 2 agosto 1990, n. 233, delle pensioni degli artigiani e degli esercenti attivitą commerciali, con decorrenza fra il primo gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il ritardato pagamento del debito previdenziale rispetto alla data fissata dalla legge per la decorrenza dei propri effetti (primo luglio 1990) determina l'obbligo dell'istituto debitore di corrispondere (per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 16 legge 30 dicembre 1991, n. 412) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.