(massima n. 1)
In materia di indicizzazione dei crediti previdenziali e assistenziali, nel regime precedente a quello introdotto dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 (tuttora applicabile per le prestazioni o i ratei di prestazione maturati nel relativo periodo di applicazione), la rivalutazione monetaria e gli interessi si configurano non come oggetto di un unico credito risarcitorio ma di diritti concettualmente distinti. Ciò consente di ritenere che tali diritti siano separatamente esercitabili e che, per l'effetto, l'eventuale giudicato formatosi sulla spettanza e sulla misura degli interessi legali richiesti in relazione al ritardato pagamento della somma capitale relativa a una determinata prestazione, in quanto fondato su una diversa e autonoma causa petendi, non sia idoneo ad interferire sulla domanda di rivalutazione della stessa somma capitale, precludendone la successiva proponibilità. (Fattispecie in materia di indennità di accompagnamento).