(massima n. 1)
Con riguardo a fattispecie non soggette, ratione temporis alla disposizione dell'art. 16, sesto comma, della L. n. 412 del 1991 e tenendo conto degli effetti delle sentenze costituzionali n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, anche ai crediti previdenziali e assistenziali va applicato lo stesso regime giuridico che l'art. 429 c.p.c. dettava per i crediti di lavoro fino all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 22, trentaseiesimo comma, della L. n. 724 del 1994. Ne consegue che, nell'ambito temporale considerato, anche per i suddetti crediti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono non un accessorio dei crediti stessi, ma una componente essenziale dell'oggetto, individuato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione fino al pagamento. Ciò comporta, come corollario, che il ritardo nell'adempimento dei crediti contraddistinti da questo regime giuridico non è regolato dai principi della responsabilità contrattuale di cui è espressione l'art. 1224 c.c. (il quale contempla, invece, obbligazioni accessorie ma tuttavia autonome, di natura risarcitoria, e che, in quanto tali, trovano il loro presupposto nell'inadempimento imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c.).