(massima n. 1)
Fermo restando che il credito inerente a prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 1993, in applicazione di una regola analoga a quella dettata dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., č produttivo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, qualora, peraltro, l'esistenza dei presupposti della prestazione venga accertata in epoca successiva alla morte dell'interessato o, comunque, la prestazione stessa venga liquidata non al diretto beneficiario, ma agli eredi, a questi ultimi, in relazione al periodo successivo al decesso del dante causa, venendo ormai in rilievo non giā una situazione di assistenza sociale obbligatoria, bensė una tipica situazione successoria, non spetta la rivalutazione monetaria in base al predetto art. 429 c.p.c., con la conseguenza che gli eredi che intendano ottenere, per detto periodo, il risarcimento del danno ulteriore ex art. 1224, secondo comma, c.c., hanno l'onere di dedurre e provare il pregiudizio subito.