(massima n. 1)
In tema di crediti soggetti alla disciplina dettata, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429 c.p.c., nei quali rientrano i crediti previdenziali e assistenziali, poiché la rivalutazione monetaria, non corrisposta al momento del pagamento del capitale, costituisce essa pure un credito residuo, la somma dovuta a tale titolo č a sua volta suscettibile di rivalutazione. (Fattispecie nella quale la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha ritenuto applicabili, ratione temporis le norme che hanno introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione).