(massima n. 1)
Nel caso in cui i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale, quale in specie l'assegno di invaliditā, previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, vengano ad esistenza nel corso del giudizio, nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., č dovuto al creditore della prestazione anche il maggior importo tra interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti.