(massima n. 1)
La restituzione dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro in misura maggiore di quella dovuta (anche in dipendenza dal suo diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione) costituisce l'oggetto di una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033 c.c.) e resta assoggettata alla disciplina dettata per quelle obbligazioni e, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 1224 c.c., in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell'adempimento, restando invece inapplicabili, all'indicata obbligazione restitutoria, le norme circa il cumulo di interessi legali e rivalutazione nei crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria, stante la radicale difformitą rispetto agli stessi, la quale rende manifestamente infondati, al riguardo, i dubbi di legittimitą costituzionale sotto il profilo dell'art. 3 Cost.