(massima n. 1)
In materia di prestazioni previdenziali, la rivalutabilitą dei crediti, avendo quale unico presupposto l'inadempimento colposo del debitore, costituisce una proprietą intrinseca del credito stesso, in relazione alla quale opera il principio secondo cui la rivalutazione, non avendo autonomia rispetto al relativo credito, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessitą di una specifica domanda. Ne consegue che la pronuncia con la quale il giudice, sia pure implicitamente (liquidando i soli interessi), neghi la rivalutazione, presuppone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno, sicché, in difetto di impugnazione sul punto, si forma al riguardo il giudicato e la relativa questione resta preclusa nelle successive fasi processuali ed anche in un successivo giudizio.