(massima n. 1)
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell'art. 3, secondo comma, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge 26 luglio 1988, n. 291, la controversia concernente la revoca dell'indennitą di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, disposta dal Ministro del tesoro ai sensi del comma decimo del citato art. 3, atteso che la revoca dipende dalla verifica della permanenza dei requisiti per la concessione dell'indennitą in questione e che pertanto anche la relativa controversia attiene alla sussistenza del diritto alla prestazione suddetta, e considerato altresģ che non rileva in contrario la circostanza che il provvedimento di revoca viene comunicato alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilitą, atteso che il giudizio di responsabilitą, eventualmente promosso dal procuratore generale presso la Corte dei conti, ha natura e finalitą del tutto diverse rispetto alla controversia suddetta che rientra nelle previsioni di cui all'art. 442 c.p.c.