(massima n. 1)
L'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla L. n. 210 del 1992, ha natura non giā risarcitoria, bensė assistenziale in senso lato, riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietā sociale, tant'č che esso č alternativo rispetto alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennitā rientrano tra quelle previste dall'art. 442 c.p.c., e quindi in riferimento ad esse trova applicazione anche l'art. 444 c.p.c., come modificato dall'art. 86 del D.L.vo n. 51 del 1998, che prevede che le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'art. 442 sono di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.