(massima n. 1)
Il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali č ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro. Ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l'oggetto del giudizio verte sull'accertamento dell'effettivo grado di riduzione dell'idoneitā lavorativa, senza che sia consentito ancorare l'adeguamento della rendita a una presunta volontā vincolativa dell'assicurato.