(massima n. 1)
Il soggetto che sia gią titolare di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale e che intenda, in relazione a diverso e successivo evento assicurato, ottenere la costituzione di una rendita unica, ai sensi dell'art. 80 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, ha l'onere di dedurre e allegare, a pena di inammissibilitą della relativa domanda, l'esistenza dell'evento indennizzato e della rendita ad esso relativa.