(massima n. 1)
Rientrano nella competenza del giudice del lavoro anche le controversie relative a forme di previdenza previste dall'autonomia collettiva, ancorché esse coinvolgano societą assicuratrici estranee al sistema pubblicistico della previdenza e assistenza sociale, e anche se la contestazione, dedotta dal lavoratore, abbia ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo, in capo al datore di lavoro, di versare i premi alla societą assicuratrice, trattandosi di obbligo che consegue direttamente dal rapporto di lavoro - che si pone quale antecedente necessario e non occasionale della pretesa, senza che assuma rilievo l'eventuale cessazione del rapporto medesimo - e si concretizza in una prestazione periodica ed integrativa del trattamento economico pensionistico.