(massima n. 1)
La controversia promossa dall'Inail nei confronti del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per il recupero di quanto erogato al lavoratore assicurato in conseguenza di infortunio, attiene a diritti inerenti al rapporto assicurativo, e spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario (nonché alla competenza del pretore, a norma dell'art. 444 c.p.c.), senza che possa al riguardo influire la circostanza che il datore di lavoro operi quale concessionario della P.A. (nella specie, svolgendo attivitą estrattiva), perché quella domanda non coinvolge l'autonomo rapporto concessorio con l'amministrazione medesima, rispetto al quale l'art. 5 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 contempla la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.