(massima n. 1)
Nel caso in cui il lavoratore infortunato domandi l'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di stipulare la polizza assicurativa prevista dal contratto collettivo e, subordinatamente al riscontro del puntuale adempimento dell'obbligo anzidetto, la condanna della societā assicuratrice al pagamento dell'indennizzo, č configurabile una controversia di natura previdenziale ai sensi dell'art. 442, secondo comma, c.p.c. con conseguente sua devoluzione alla competenza per materia del pretore in funzione del giudice del lavoro territorialmente competente ai sensi dell'art. 444, primo comma, dello stesso codice non essendo detta natura esclusa dalla contestuale evocazione in giudizio del datore di lavoro e della societā assicuratrice.