(massima n. 1)
La controversia promossa dal dipendente di un'unitā sanitaria locale, collocato a riposo, per ottenere una riliquidazione della pensione e della Ģindennitā premio di servizioģ, spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, per quanto riguarda la prima delle indicate richieste, che investe un trattamento pensionistico gestito dalla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali e rientrante nell'ambito della predetta giurisdizione a norma degli artt. 60 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, mentre č devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Con riguardo alla seconda, tenuto conto che l'indennitā premio di servizio, prevista dall'art. 18 della L. 2 giugno 1930, n. 733 e successive modificazioni, configura una prestazione previdenziale, la quale trova fonte in un rapporto con l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (Inadel), autonomo e distinto dal rapporto di pubblico impiego.