(massima n. 1)
Le controversie aventi ad oggetto domande proposte da dipendenti della soppressa O.N.M.I., trasferiti ad enti locali, per conseguire l'indennità di anzianità, in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'ente soppresso, sono devolute — al pari delle controversie concernenti l'indennità di buonuscita (in relazione alla stessa attività lavorativa predetta) e l'indennità premio di servizio (in relazione alla successiva attività presso gli enti locali) — alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la continuità del rapporto d'impiego, nonostante l'intervenuto mutamento del datore di lavoro, comporta che la detta indennità di anzianità, confluente nell'unico trattamento di fine servizio liquidato dall'Inadel, assume anch'essa natura previdenziale (al pari dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio sopra menzionate), configurandosi il rapporto di pubblico impiego, unitariamente considerato nelle congiunte sue fasi, come un mero presupposto esterno del rapporto previdenziale, da cui trae titolo il complessivo trattamento di fine servizio del quale l'indennità di anzianità è elemento costitutivo.