(massima n. 1)
Nell'ipotesi di indebita percezione di aumenti della pensione sociale di cui all'art. 2 della L. 15 aprile 1985, n. 140, la comminazione, da parte dell'Inps, della pena pecuniaria (pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite dall'interessato) prevista dal nono comma dello stesso articolo soggiace per l'espresso richiamo dell'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153 operato dal primo comma del citato art. 2 della L. n. 140 del 1984 alle disposizioni che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invaliditā, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (ricorsi amministrativi e conseguenti controversie in sede giurisdizionale, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e della L. 11 agosto 1973, n. 533) e non giā alle regole stabilite per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione della L. 24 novembre 1981, n. 689.