(massima n. 1)
La domanda proposta, nei confronti del datore di lavoro, da un dipendente del Banco di Sicilia, in precedenza in servizio presso un'amministrazione statale, ed avente ad oggetto l'ammontare del trattamento di quiescenza, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ed in particolare nella competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro a norma degli artt. 409 e 442 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale 3 febbraio 1986, n. 26, che ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 2 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti, atteso che, ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), il criterio dell'ultimo servizio prestato deve essere utilizzato anche ai fini della determinazione della giurisdizione.