(massima n. 1)
Spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimitą dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, come pure le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti. (Nella specie la Suprema Corte ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti con riferimento all'indennitą una tantum erogata a pubblici dipendenti quale trattamento sostitutivo della pensione non spettante per il mancato raggiungimento del limite minimo di durata del rapporto).