(massima n. 1)
Nelle controversie relative al pagamento di contributi previdenziali, promosse dall'Inps nei confronti di enti pubblici non economici, l'esistenza del rapporto di lavoro (subordinato), costituente il presupposto del rapporto previdenziale, può essere accertata incidenter tantum (siccome questione pregiudiziale) dal giudice ordinario, il quale deve invece sospendere la propria pronuncia sul credito previdenziale, in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla sussistenza (o no) del rapporto di pubblico impiego (c.d. causa pregiudiziale), nel caso in cui l'ente pubblico convenuto, non limitandosi a contestare tale rapporto, abbia manifestato, esplicitamente o implicitamente, la volontà di ottenere l'accertamento circa l'esistenza o non del rapporto predetto con efficacia di giudicato.