(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, la disposizione del sesto comma dell'art. 1136 c.c. — secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione — implica che ogni condomino ha il diritto d'intervenire all'assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. e trans. c.c. sia non solo inviato ma anche ricevuto nel termine (almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza) ivi previsto.