(massima n. 1)
In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, quando con unico atto siano proposte - come č consentito - sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art. 24, comma 5, del d.l.vo n. 46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi.