(massima n. 1)
La concessione del termine di cui all'art. 439 c.p.c. in relazione all'art. 426 stesso codice è volta solo a consentire alle parti di mettersi in regola con le prescrizioni introdotte dal rito del lavoro e non può quindi essere utilizzato per aggirare il divieto di proporre domande nuove in appello, con la conseguenza che è da escludere che la memoria integrativa di cui al citato art. 426 possa contenere conclusioni di merito diverse e più ampie di quelle esposte con l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione.