(massima n. 1)
L'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla. L'errore consistito nella utilizzazione di una diverso rito processuale può essere dedotto come motivo di impugnazione ove si indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per aver inciso sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti di difesa.