(massima n. 1)
Il principio sancito dall'art. 346 c.p.c. (circa l'onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, sotto pena di esclusione delle stesse dal tema del giudizio) opera anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436, secondo comma, dello stesso codice (nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973) fa obbligo all'appellato di costituirsi mediante deposito di memoria contenente dettagliata esposizione di tutte le sue difese, sicché il mero richiamo generico, in tale memoria, alle conclusioni assunte in primo grado non è sufficiente a manifestare in modo chiaro ed univoco la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda od un'eccezione non accolta dal primo giudice al fine di evitare che la stessa s'intenda rinunciata ai sensi del cit. art. 346.