(massima n. 1)
Il richiamo nella comparsa di costituzione in appello «a tutto quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado» non confligge con l'art. 436, comma secondo c.p.c., che nel rito speciale del lavoro — nell'ambito del più generale principio fissato dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni s'intendono rinunziate se non espressamente riproposte in appello — impone all'appellato di formulare nella memoria difensiva la «dettagliata esposizione di tutte le sue difese», con formula che non richiede specificità e analitica indicazione delle questioni sottoposte al giudice, come è, invece, previsto per l'appellante, cui è richiesta l'indicazione dei «motivi specifici d'impugnazione».