(massima n. 1)
La presunzione di rinuncia delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte espressamente nell'atto di appello, di cui all'art. 346 c.p.c., non trova applicazione con riguardo alle istanze istruttorie, quando sia stata impugnata in toto la sentenza. Pertanto, anche nel rito del lavoro, il lavoratore o l'assicurato, soccombente in primo grado, che impugna in toto la sentenza, insistendo per l'accoglimento delle domande proposte, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande che siano giā state ritualmente proposte in primo grado, atteso che tale riproposizione č insita nella richiesta di accoglimento delle domande stesse.