(massima n. 1)
Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché, ove i fatti costitutivi del diritto dedotto dal ricorrente non siano oggetto di specifica contestazione da parte del resistente (costituito), i fatti stessi sono da considerare esistenti, poiché restano estranei alla materia del contendere ed al conseguente potere di accertamento del giudicante. Tale principio è applicabile anche nel giudizio di secondo grado, avendo l'appellato, pur non soccombente, l'onere di riproporre la contestazione, in modo espresso, con la memoria di costituzione. (Nella specie, relativa al diritto all'assegno di invalidità, l'Inps in grado d'appello aveva omesso di contestare il fatto costitutivo, rappresentato dall'esistenza di un rapporto assicurativo idoneo al riconoscimento di questo diritto. La S.C., enunziando il principio soprariportato, ha confermato la sentenza di accoglimento della domanda)