(massima n. 1)
Nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro, l'inosservanza del termine dilatorio a comparire (cosiddetto spatium deliberandi) previsto dall'art. 435, terzo comma, c.p.c. non determina nullitą dell'atto contenente l'editio actionis, o inammissibilitą o improcedibilitą del gravame, ma comporta solo una nullitą della notifica, sanabile, con effetto ex tunc, dalla costituzione dell'appellato o, in mancanza, dalla fissazione di una nuova udienza e dalla rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291, primo comma, c.p.c., dovendo distinguersi fra nullitą attinenti all'editio actionis ed alla vocatio in ius ed essendo ingiustificato riferire la sanatoria prevista da tale norma con formula assai ampia («un vizio che importi nullitą della notificazione») solo alle ipotesi di nullitą previste dall'art. 160 dello stesso codice.